Art. 6.

      1. Al comma 2 dell'articolo 444 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo periodo, dopo le parole: «sulla base degli atti,», sono inserite le seguenti: «sentite le persone offese,»;

          b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Il giudice condanna l'imputato al pagamento di una adeguata provvisionale a favore della persona offesa, subordinando la stessa applicazione della pena su richiesta all'effettiva corresponsione della predetta provvisionale».